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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156 ( Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ).
GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA N.113 DEL 3 MAGGIO 1973 (SUPPLEMENTO
ORDINARIO)
Art.397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.
I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti
agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà , secondo la sua destinazione, ne arrecare danno a terzi. Si applicano
all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché‚ il secondo comma dell'art. 237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministero per le Poste
e Telecomunicazioni. Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici a uso privato. In
tale ipotesi è dovuta al proprietario una equa indennità , che in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'Autorità Giudiziaria.
Art. 232
- Limitazioni Legali
Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche
senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinnanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, non che al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente
per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa seconda alla sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione
e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi previsti del presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità .
Art. 237 - Innovazioni sul fondo
La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà
vicine.Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè‚ essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne per
questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45
della legge 25 giugno 1965, n. 2359.
Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali sulle strade e autostrade di proprietà dell'azienda nazionale autonoma
della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali, per il servizio delle strade e autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le
amministrazioni interessate.
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo
compenso per l'onere già subito. Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà .
IN ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DICASSAZIONI CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO
ESTERNO.
- Regio Decreto 3 agosto 1928,n.2295 Art. 78, 79 part. 3;
- Legge 6.5.1940 n.554 artt. 1,2,3,11, e art.179 R.D. 29.2.1936 n.645;
- Regio Decreto 11.12.1941 n.1555;
- Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946 n.382 artt. 1 e 2 ultimo comma;
- Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
- Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni - Radiocorriere n.11-14 del 20 Marzo 1954;
- Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n.1005;
- Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 Luglio 1971;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 artt. 231-232-233 e 315-397, (Ed altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U. 3/5/1973 n.113;- Corte di Cassazione a sezioni unite
sentenza n.3728 del 22/10/76.In sede di regolamento preventivo di giurisdizione la questione di legittimità costituzionale di una norma sostanziale o processuale è ammissibile unicamente nei
limiti in cui l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale si rifletta sulla determinazione della giurisdizione, e cioè conduca alla modificazione della consistenza della posizione
giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e che, per analogia, può
essere applicata anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi e trasmittenti da amatori con lo stabilire che i proprietari di uno stabile
o di un appartamento non possono opporsi all'installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e
trasmittenti ), appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo
perfetto . Tale diritto è condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talché le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 3
agosto 1928 n. 2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che tali installazioni non debbono
impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla proprietà medesima. Conseguentemente, la posizione giuridica di chi agisce per il
riconoscimento del diritto all'installazione o chi, nel resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, è tutelabile, per i principi generali sui limiti esterni della
giurisdizione ordinaria e per l'espressa previsione di cui al primo inciso del capoverso dell'art. 11 della legge citata dinanzi al giudice ordinario.- Cassazione seconda sezione civile, sentenza
n.7418 dell'16 Dicembre 1983.
Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione
amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della
loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione della antenna da radioamatore nella disciplina della l.6 maggio
1940 n.554 e del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si
ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del
pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 Cost., pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da
radioamatore.
IL DIRITTO D'ANTENNA
La Corte di Cassazione Sezione II civile con la sentenza 31.12.1983 n.7418 ha
ribadito la possibilità per l'inquilino di uno stabile di installare antenne riceventi sul tetto.Gli interessati a leggere per esteso la sentenza possono trovarla sulla Giurisprudenza Italiana
(una delle riviste tecniche per gli operatori del diritto) del 1984, parte I sezione prima, colonna 1267.
Per sostenere il principio la Suprema Corte ha applicato gli articoli 1 e 2 della legge 6 Maggio 1940 n.554 riconfermati dal nuovo Codice postale con il D.P.R. 29.03.1973 n.156 agli art. 231, 232
e 397.
Queste norme stabiliscono che il proprietario di un edificio o di un appartamento non possa opporsi alla richiesta di installazione sulle sue proprietà , di antenne destinate alla ricezione dei
servizi radio e televisione. La legge impone quindi al proprietario l'obbligo di consentire il passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile che occorra per soddisfare le
richieste di utenza radio-televisiva degli inquilini.
Naturalmente si deve operare in modo da non creare limiti all'uso della proprietà o in modo da non causare danni alla proprietà stessa o a terze persone.
[La Suprema Corte ha deciso, pertanto, che se vengono rispettate queste condizioni, e ogni altra regola contenuta negli articoli prima citati, il "diritto d'antenna è riconosciuto non solo a
favore dei radio e tele-utenti ma anche a favore dei radio-amatori che installano impianti per trasmettere. Del resto il diritto alla "diffusione", così ribadito, è un aspetto di quella più ampia
e generica libertà di manifestare il proprio pensiero, con ogni mezzo di diffusione, cheè enunciata dalla Costituzione nell'art. 21. In proposito ha affermato testualmente la decisione, "la
possibilità " di installare su immobili antenne di ricezione dei servizi radio-diffusione, prevista dall'art.397 D.P.R. 29 Marzo 1973 n.156, spetta anche a chi voglia installare antenne
rice-trasmittenti da radio-amatore e si configura, in questo caso, come facoltà compresa nel diritto di manifestazione del pensiero (art.21 della Costituzione)].